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Francesco_Trapanese
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Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235;
Vista la nota della Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del
Governo - prot. n. 307005 del 13 ottobre 2021, con la quale sono
stati inviati gli atti trasmessi dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Salerno, relativi ai fascicoli
processuali n. 9792/2019-21 R.G.N.R., n. 6813/2020 R.G. GI.P., a
carico del sig. Giovanni Savastano, consigliere regionale della
Regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 7
ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura
penale, nei confronti del sig. Giovanni Savastano, consigliere
regionale della Regione Campania, per le fattispecie delittuose di
cui agli articoli 319, 319-bis, 321 c.p., nonché per i reati di cui
agli articoli 81 cpv., 110 e 112, nn. 1 e 2, 353-bis, 61 n. 9 codice
penale;
Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma
2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando è
disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;
Rilevato, pertanto, che dal 7 ottobre 2021, data di emanazione
dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari, decorre la sospensione
prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il
Ministro dell'interno;