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GraziElla
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I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e
2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui
all'allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli
risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante l’elenco dei beni e dei servizi
soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi
medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche,
per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e
veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura
combinata.