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Introdotto nell’art. 111 della Costituzione dalla l. n. 2/1999, il principio del contraddittorio costituisce una peculiare connotazione della giurisdizione penale in quanto garantisce il pieno esercizio del diritto alla prova, e quindi alla difesa, attuando quella dialettica processuale, propria di un sistema penale di stampo accusatorio.
Il nuovo testo dell’art. 111 stabilisce, infatti, che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».
Nel suo significato più ristretto, tale principio inerisce la fase delle indagini preliminari, assicurando il diritto del difensore ad essere presente ad un atto di indagine o a conoscerne il verbale, e quella del dibattimento, riconoscendo, ai fini della decisione, la validità della prova solo se è stata formata oralmente all’interno dell’esame incrociato. La conoscenza dei verbali e degli atti di indagine può poi definirsi esaustiva nel momento in cui il pubblico ministero invia l’avvio di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.).
Nella sua accezione più ampia, il contraddittorio si riferisce, invece, alla parità delle parti durante le fasi della formazione della prova. La piena attuazione del principio del contraddittorio assicura altresì un’ampia gamma di diritti strumentali tra i quali si rileva il diritto ad ottenere dal giudice l’ammissione della prova, sia essa orale, documentale o reale (art. 190 e 495, comma1, c.p.p.); il diritto ad ottenere l’ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da altri (art. 495, comma 2, c.p.p.); il diritto di porre domande nell’esame e nel controesame (art. 498 c.p.p.), il cui esercizio è controllato dal presidente dell’organo collegiale che valuta la pertinenza e l’ammissibilità della singola domanda (art. 499, comma 6, c.p.p.).